CBAM Registry in vigore dall’1 gennaio 2026: cosa cambia per gli importatori UE

Dal 2026 obblighi, funzionamento e impatti per gli importatori UE. Guida chiara su rendicontazione CO₂ e certificati CBAM.
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Pubblicato il 28/01/26

Il cbam registry è la piattaforma digitale introdotta dall’Unione Europea per applicare il Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM), uno strumento pensato per monitorare e regolare le emissioni di CO₂ incorporate nei beni importati da Paesi extra-UE. Fin dal primo paragrafo è importante chiarire che il cbam registry consente agli importatori europei di registrarsi, dichiarare le emissioni associate ai prodotti importati e, a regime, gestire i certificati CBAM, che riflettono il prezzo del carbonio pagato dai produttori europei.

Il meccanismo nasce per contrastare il carbon leakage, ovvero lo spostamento della produzione industriale verso Paesi con normative ambientali meno stringenti. Attraverso il cbam registry, l’UE mira a ristabilire condizioni di concorrenza eque tra produttori europei e extra-UE, garantendo che il costo ambientale della CO₂ sia applicato in modo uniforme. La misura riguarda settori ad alta intensità energetica e di emissioni: cemento, ferro, acciaio, alluminio, fertilizzanti, elettricità e idrogeno.

Il sistema è stato definito e coordinato dalla Commissione Europea, con una fase transitoria dal 2023 al 2025 basata esclusivamente su obblighi di rendicontazione informativa. Dal 1° gennaio 2026, il cbam registry entra pienamente in vigore con obblighi economici e sanzionatori.

CBAM Registry: come funziona la fase transitoria e cosa cambia dal 2026

Durante la fase transitoria (2023-2025), il cbam registry richiede agli importatori UE di comunicare trimestralmente le emissioni di CO₂ incorporate nei prodotti importati, senza l’acquisto di certificati. Questo periodo è stato pensato per consentire alle imprese di adattare processi, sistemi informativi e rapporti con i fornitori extra-UE, migliorando la qualità dei dati e la tracciabilità delle emissioni.

Dal 2026, il funzionamento del cbam registry cambia in modo sostanziale. Oltre alla rendicontazione, gli importatori dovranno acquistare e restituire certificati CBAM in numero proporzionale alle emissioni dichiarate, con un costo allineato al prezzo della CO₂ nel sistema ETS europeo. In Italia, la gestione operativa del CBAM e del cbam registry è affidata all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, che svolge il ruolo di autorità nazionale competente.

Questo passaggio comporta un impatto diretto su costi, pianificazione e compliance delle aziende importatrici. Il cbam registry diventa quindi uno strumento centrale di governance ambientale e fiscale, integrando dati ambientali, controlli doganali e politiche industriali. Le imprese che importano prodotti CBAM-covered dovranno strutturarsi per raccogliere dati affidabili dai fornitori, verificare le metodologie di calcolo delle emissioni e garantire la puntualità delle dichiarazioni.

CBAM Registry e imprese: obblighi, settori coinvolti e benefici ambientali

Il cbam registry riguarda tutte le imprese che importano nell’UE i prodotti inclusi nel perimetro CBAM, indipendentemente dalle dimensioni aziendali. Tra gli obblighi principali rientrano la registrazione alla piattaforma, la corretta classificazione doganale delle merci, la dichiarazione delle emissioni dirette e indirette e, dal 2026, la gestione economica dei certificati.

Dal punto di vista ambientale, il cbam registry rappresenta un passo decisivo verso una decarbonizzazione globale, incentivando anche i produttori extra-UE ad adottare tecnologie più pulite per rimanere competitivi sul mercato europeo. Per gli importatori, comprendere per tempo il funzionamento del cbam registry significa ridurre rischi operativi, evitare sanzioni e pianificare strategie di approvvigionamento più sostenibili.

In un contesto normativo in rapida evoluzione, il cbam registry non è solo un adempimento, ma uno strumento strategico che incide su filiere, costi e scelte industriali di medio-lungo periodo.

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